Statuto sociale
Art. 1
E’ costituita con sede a Racalmuto (Ag) una Associazione denominata "Pubblica Assistenza Volontari Riuniti Racalmuto".
Art. 2
L’Associazione è un organismo che svolge attività di volontariato avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’Associazione, in conformità alla normativa sul volontariato, ha lo scopo di prestare soccorso in caso di pubblica calamità, di provvedere all’assistenza ed al trasporto degli infermi e dei disabili e di compiere, gratuitamente, tutte le altre opere atte a sollevare gli infermi, senza distinzione di classe sociale, di religione, di partito o di razza. L’Associazione ha altresì il compito di promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo e di assistenza sociale in genere atte a favorire una migliore qualità della vita. L’Associazione è apolitica e dovrà mantenersi estranea ad ogni questione o manifestazione idonea a farle perdere tale carattere.
Art. 3
Per lo svolgimento della sua attività l’Associazione ha le seguenti sezioni interne:
pronto soccorso;
poliambulanza;
Beneficenza;
Servizi vari.
Le norme per il funzionamento tecnico delle varie sezioni sono determinate dalle apposite norme regolamentari.
Art. 4
L’Associazione provvede ai propri scopi con le entrate patrimoniali, con le quote sociali, con i contributi di enti pubblici e privati, con i contributi di privati, con i rimborsi derivanti da convenzioni e con le entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all’articolo 5 della legge 11 agosto 1991 n° 266 pervengano all’associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all’attuazione dei progetti.
Art. 5
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
beni mobili ed immobili;
titoli pubblici e privati;
lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.
Art. 6
Alla fine di ogni anno solare l’Associazione redige un inventario dal quale risulti in modo chiaro la consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre.
Art. 7
L’Associazione ha la propria bandiera, dispone di un sigillo e di un distintivo con caratteristiche fissate dalle apposite norme regolamentari.
Art. 8
L’Associazione è composta da:
soci fondatori;
soci onorari;
soci benemeriti;
soci sanitari;
soci contribuenti;
soci effettivi;
soci allievi.
Art. 9
L’attività di volontario è svolta da tutte le categorie di soci in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
I soci effettivi sono le persone fisiche di ineccepibile moralità che abbiano compiuto il diciottesimo (18°) anno di età.
I soci allievi sono le persone fisiche, pure di ineccepibile moralità, che non abbiano raggiunto il diciottesimo (18°) anno di età. Essi possono partecipare ai servizi solo se maggiori di anni sedici in qualità di "allievi" e nei modi stabiliti dalla Direzione dei Servizi.
Sono soci sanitari coloro che siano in possesso della laurea in medicina.
Sono soci contribuenti coloro che assumono di versare all’Associazione un contributo almeno doppio dalla quota sociale fissata per i soci effettivi.
Sono soci benemeriti coloro che abbiano conseguito particolari distinzioni nell’espletamento dell’attività sociale, secondo quanto stabilito dalle apposite norme regolamentari. Essi non sono tenuti al pagamento di alcuna quota sociale.
Sono soci onorari coloro che vengono nominati dal Consiglio Direttivo per speciali benemerenze, con l’approvazione dell’Assemblea di soci. Essi non sono tenuti al pagamento di alcuna quota sociale.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Tutti i soci sono tenuti a versare, entro in 31 gennaio, una quota annuale che, per ogni anno, sarà fissata e resa nota dal Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre dell’anno precedente salvo le esenzioni di cui sopra.
Qualsiasi servizio di ogni natura prestato dai soci di ogni categoria deve essere a titolo gratuito.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Art. 10
La domanda di ammissione a socio deve essere indirizzata per iscritto alla Presidenza dell’Associazione. Essa deve essere controfirmata da un socio presentatore e, in caso di minori, dovrà contenere anche la firma dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci. La domanda dovrà essere accompagnata dalla relativa quota di ammissione e verrà affissa all’albo sociale per eventuali opposizioni. Il Consiglio Direttivo non potrà deliberare sulla domanda prima del periodo di quindici giorni dalla sua affissione.
Art. 11
La deliberazione del Consiglio Direttivo sull’ammissione o meno dell’aspirante socio è definitiva ed inappellabile. In caso di mancata ammissione, il Consiglio dovrà, se richiesto, indicare i motivi all’interessato. Nel caso di non ammissione, al richiedente sarà restituita la quota versata, franca di spese, per lo stesso tramite di inoltro.
Art. 12
I soci fondatori, effettivi, benemeriti, contribuenti e sanitari hanno diritto:
a prendere parte alle votazioni, siano esse in Assemblea o in altri modi, ed essere eletti negli organi sociali previsti dallo statuto.
Il diritto ad essere eletti sorge dopo almeno un anno dalla ammissione ed il diritto a prendere parte alle votazioni sorge dopo tre mesi dalla ammissione.
a ricevere la tessera sociale e fregiarsi del distintivo sociale e di quanto altro stabilito dal regolamento interno.
a partecipare a tutte le attività sociali ordinarie e straordinarie secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
I soci allievi ed onorari godono degli stessi diritti di cui sopra eccetto quelli di cui al punto a).
E’ incompatibile l’appartenenza all’Associazione per quanti abbiano rapporti patrimoniali o di lavoro di qualsiasi natura con l’Associazione stessa.
Art. 13
La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione:
per recesso: il socio può in qualsiasi momento recedere dall’Associazione previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Per esclusione: si perde la qualità di socio ai sensi dei successivi articoli 14 e 15.
Art. 14
Perde automaticamente la qualità di socio:
coloro i quali, entro sei mesi dalla scadenza, non abbiano effettuato i pagamenti dovuti e siano stati amministrativamente messi in mora;
coloro che siano allontanati per provvedimenti disciplinari definitivi quali l’espulsione e la radiazione come stabilito da regolamento;
coloro che siano stati privati della capacità elettorale a termini di legge, per tutto il tempo della sua durata;
coloro che abbiano lite vertente con l’Associazione o abbiano debiti liquidi verso di essa o pendenze giudiziarie.
Art. 15
I soci decaduti o dimissionari potranno essere riammessi previa domanda indirizzata al Consiglio Direttivo che delibererà in proposito secondo le norme statutarie. I soci decaduti o dimissionari che saranno riammessi nelle file sociali potranno esercitare i diritti sociali sei mesi dopo la riammissione in conformità quanto stabilito al punto a) dell’articolo 12 del presente statuto.
Art. 16
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Collegio dei Sindaci;
la Commissione di Disciplina.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 17
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse sono composte dai soci iscritti in regola con le quote sociali che godano dei diritti sociali previsti dallo statuto.
Art. 18
L’Assemblea generale dei soci deve riunirsi almeno una volta all’anno in sessione ordinaria, entro il mese di maggio, per l’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio precedente e per l’esame del bilancio di previsione dell’esercizio successivo. Le norme particolari per le convocazioni dell’Assemblea sono fissate dalle apposite norme regolamentari.
Art. 19
L’Assemblea straordinaria sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Collegio dei sindaci lo ritengano opportuno; oppure quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un quinto (1/5) dei soci in regola con le quote sociali e che godano dei diritti sociali.
Art. 20
La sede e la data dell’Assemblea ordinaria con il relativo ordine del giorno dovranno essere comunicate ai soci almeno venti giorni prima della data fissata per la convocazione con le modalità stabilite da apposite norme regolamentari.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà avvenire entro quindici giorni dalla data stabilita.
Nell’ordine del giorno dell’Assemblea dovrà sempre essere inserita la voce "varie".
Art. 21
Nell’Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto. I soci che non godono dei diritti sociali non hanno diritto ad alcun voto.
Art. 22
L’Assemblea deva essere fissata in prima ed in seconda convocazione. Nell’avviso di convocazione dovrà essere fissato anche il giorno e l’ora della seconda convocazione. Per la validità dell’adunanza in prima convocazione occorre la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione le adunanze sono valide con la partecipazione di un numero di soci non inferiore al doppio di quelli dei componenti il Consiglio Direttivo.
Art. 23
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Per le modifiche statutarie e per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto, in prima convocazione, ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci in seconda convocazione. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell’Associazione.
Art. 24
L’Assemblea generale approva i conti consuntivi ed i bilanci di previsione, delibera le modificazioni statutarie, nomina la Commissione Elettorale per l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e la Commissione di Disciplina.
Art. 25
La Commissione Elettorale ha il compito di indire le elezioni per la nomina del Consiglio Direttivo, il Collegio dei sindaci e la Commissione di Disciplina.
La Commissione Elettorale è composta da cinque membri che automaticamente, diventano anche scrutatori e non possono essere candidati.
Le modalità per le elezioni sono stabilite dalle apposite norme regolamentari.
Art. 26
Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti del Consiglio Direttivo e finché questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzione dell’Assemblea Generale, in via provvisoria sono devolute al Consiglio Direttivo.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 27
L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette membri.
Il Consigli Direttivo, nella sua prima riunione e sotto la presidenza del consigliere con maggiore anzianità nell’Associazione, provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.
Art. 28
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni dalla data di insediamento. Entro tre mesi dalla scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea nei modi stabiliti dai precedenti articoli 24 e 25 per l’elezione dei nuovi Consiglieri.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente che provvede alla immediata sostituzione con i primi dei non eletti fino al massimo di tre membri. Si procede al rinnovo integrale quando il Consiglio Direttivo, per dimissione o altra causa, abbia perduto la maggioranza assoluta dei propri membri.
Art. 29
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono ordinarie o straordinarie.
Le prime hanno luogo una volta al mese, le altre ogni qualvolta lo richieda una necessità urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno quattro componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi l’opportunità, può invitare il Collegio dei Sindaci a partecipare alle proprie adunanze.
Art. 30
Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei presenti.
Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto. Hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratta di questioni riguardanti persone. I processi verbali delle deliberazioni, stesi dal segretario e firmati da tutti coloro che sono intervenuti, sono pubblicati ai sensi di legge. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani, ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale medesimo motivata.
Art. 31
Il Consiglio Direttivo provvede alla iscrizione dei soci, all’amministrazione dell’Associazione ed al suo regolare funzionamento, delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale, promuove, quando occorra, la modificazione dello statuto, nomina e licenzia gli impiegati e salariati, adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei medesimi, delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l’Associazione e che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci ai termini dell’art. 24 dello statuto.
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Art. 32
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione e cura l’esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio. Sospende per gravi o urgenti motivi gli impiegati e i salariati; prende, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio Direttivo in adunanza da convocarsi entro breve termine. In casso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, in caso di assenza anche del Vice Presidente il Consigliere più anziano (di iscrizione).
In seno al Consiglio Direttivo sono previsti anche un Segretario, un Tesoriere, un Direttore dei Servizi e un Ispettore Auto i cui compiti sono stabiliti dal Regolamento generale dell’Associazione.
COMMISSIONE DI DISCIPLINA
Art. 33
La Commissione di Disciplina è eletta secondo le norme di cui ai precedenti articoli 24 e 25 e giudica su tutte le questioni inerenti la condotta dei soci. Alla Commissione di Disciplina, costituita da tre membri effettivi e due supplenti di ineccepibile moralità, competono le decisioni inerenti l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle apposite norme regolamentari. Nella seduta di insediamento la Commissione elegge il proprio Presidente. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un componente effettivo designato dal Presidente. La Commissione dura in carica tre anni. I membri decaduti possono essere rieletti. La Commissione delibera a maggioranza dei propri componenti.
Art. 34
La Commissione di Disciplina ha sede presso la sede sociale ed è convocata ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione abbia disposto il deferimento di un socio al suo giudizio. La Commissione di Disciplina non può deliberare se non con la presenza di almeno tre membri.
IL COLLEGIO DEI SINDACI
Art. 35
Il Collegio dei Sindaci è eletto secondo le norme di cui ai precedenti art. 24 e 25. Il Collegio dei Sindaci è formato da tre persone di ineccepibile moralità con un’anzianità sociale di almeno tre anni. Ai sindaci spetta il controllo generale dell’Ente, il compito di verificare la regolarità dei bilanci, la statutarietà e la regolarità di tutti gli atti sociali. Assistono alle adunanze del Consiglio Direttivo ai sensi di quando previsto dal precedente articolo 29. Essi rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza di un sindaco questo è sostituito dal primo dei non eletti. Nel caso venissero a mancare due sindaci, il rimanente riconvoca, ai sensi dei precedenti articoli 24 e 25, l’Assemblea dei soci per la sostituzione.
Art. 36
Tutte le cariche previste dal presente statuto sono a titolo gratuito.
Art. 37
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti strettamente necessari al suo funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. I modi di nomina, la pianta organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale stipendiato e non sono fissate dal regolamento organico emanato dal Consiglio Direttivo.
In ogni caso il personale stipendiato non può essere superiore ad 1/5 dei soci.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 38
CESSAZIONE
La P.A. Volontari Riuniti Racalmuto potrà sciogliersi solo quando l’esiguo numero dei soci iscritti non potrà più corrispondere agli scopi per i quali fu costituita o qualora lo decidano almeno i 2/3 dei soci come da art. 23 del presente statuto sociale.
L’assemblea che decide lo scioglimento provvede alla nomina dei liquidatori.
I beni che residuano dalla liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore indicati dall’assemblea dei soci.
In mancanza di accordo sulla nomina dei liquidatori e/o sulla devoluzione dei beni residui, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti.
Art. 39
Per quant’altro non previsto espressamente dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.
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