Regolamento sociale
Art.
1
BANDIERA
SOCIALE
La
bandiera sociale della P.A. Volontari Riuniti Racalmuto reca una croce rossa
sormontata da un angelo stilizzato di colore giallo attorno al quale vi è un
serpente di colore blu. Nella parte bassa vi è la scritta ”P.A. Volontari
Riuniti Racalmuto”. Questo rappresenta lo stemma dell’Associazione.
L’asta della bandiera è di metallo.
La
bandiera sarà esposta all’esterno della sede:
·
Tutte le domeniche
·
Il 7 Febbraio, data della fondazione della P.A. Volontari Riuniti
Racalmuto
·
Tutte le festività nazionali, in tali occasioni è affiancata dalla
bandiera nazionale e dalla bandiera dell’Europa Unita.
·
Nei giorni d’Assemblea
·
In tutte le manifestazioni che il Consiglio Direttivo, di volta in volta,
riterrà opportune
·
A mezz’asta, in occasione di lutti sociali, cittadini e nazionali.
La bandiera sociale sarà esposta in permanenza nella sala del Consiglio Direttivo a simboleggiare l’esistenza dell’Associazione.
La
bandiera sociale sarà esposta in pubblico anche ogni qualvolta l’Associazione
intervenga a manifestazioni apolitiche cui il Consiglio Direttivo stabilisca di
prendervi parte.
Sarà adornata di nastro nero, delle dimensioni di 4 cm, in occasione di lutti sociali e di lutti cittadini e nazionali.
La
bandiera sociale dovrà essere scortata da almeno tre soci, compreso
l’alfiere, e possibilmente da un componente del Consiglio Direttivo o di un
membro della Direzione dei Servizi, che assumerà la responsabilità della
rappresentanza. Gli alfieri sono scelti dal Direttore dei Servizi tra i soci più
attivi e proposti dallo stesso al Consiglio Direttivo che ne approva la nomina.
Durano
in carica senza limiti di tempo. Possono essere sostituiti in mancanza
d’attività, per indisciplina o per dimissioni. Possono rivestire altre
cariche sociali.
Art.
2
SIGILLO
SOCIALE
Il
sigillo sociale a tampone, è a forma rotonda; tutto intorno reca la scritta
“P.A. Volontari Riuniti Racalmuto” e al centro lo stemma
dell’Associazione.
Il
sigillo è custodito dal Segretario nella sala della Presidenza.
Art.
3
DISTINTIVO
SOCIALE
Il
distintivo sociale è a forma circolare, delle dimensioni di cm 8 di diametro,
in campo bianco con bordatura di 3mm in blu, con la dicitura in blu “P.A.
Volontari Riuniti Racalmuto” e, al centro, lo stemma dell’Associazione.
Art.
4
SOCI
I
soci della P.A. Volontari Riuniti Racalmuto si dividono nelle seguenti
categorie:
Fondatori
:
sono coloro che hanno preso parte alla costituzione dell’Associazione.
Onorari
:
sono nominati soci onorari coloro (persone o enti) che con opere
d’elargizione, hanno contribuito allo sviluppo e al potenziamento
dell’Associazione. Sono nominati secondo quanto stabilito dall’art. 9 dello
Statuto. Essi non sono tenuti al pagamento d’alcuna quota sociale e non hanno
diritto a prendere parte alle assemblee né a votare e ad essere eletti nelle
cariche sociali. L’onorificenza va consegnata in una data stabilita dal
consiglio Direttivo di concerto con l’Assemblea dei soci.
Benemeriti
:
sono portati all’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, i soci che per
atti di coraggio in particolari servizi di pronto soccorso ed in occasioni di
pubbliche calamità, abbiano fatto rifulgere il nome dell’Istituzione, nonché
coloro che abbiano conseguito tre diplomi di medaglia d’oro, senza distinzioni
di graduatoria, ma conseguiti per servizi di pronto soccorso. Il Consiglio
Direttivo potrà pure proporre all’Assemblea di conferire il titolo di socio
benemerito a che si sia reso meritevole di tale onorifica distinzione per
l’azione svolta nel campo amministrativo o sociale o per benefiche prestazioni
svolte a favore dell’Associazione.
Contribuenti
:
sono coloro che versano alla cassa sociale un contributo almeno doppio superiore
a quello stabilito per altre categorie di soci (vedi art. 9 Statuto sociale) e
non hanno l’obbligo di prestare servizio. Ciò non vieta loro di prestare
opera di soccorso ogni qualvolta necessità perentorie lo richiedano;
Effettivi
:
sono coloro che abbiano compiuto il 18° anno d’età e che si assumono
l’obbligo di prestare tutti i servizi di soccorso e d’assistenza.
Sanitari
:
coloro che sono in possesso della laurea in medicina (salvo chiedano di essere
ammessi come soci contribuenti).
Allievi
:
i giovani che, non compiuto il 18° anno d’età, possono far parte
dell’Associazione. Essi possono prestare servizio se maggiori d’anni 16, non
più di uno per squadra e sotto la responsabilità del caposquadra. I soci
allievi non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono partecipare
alle elezioni per le cariche sociali.
E’ ammesso il passaggio di categoria da socio fondatore, effettivo o sanitario a socio contribuente, purché sia presentata regolare istanza e questa sia approvata dal Coniglio Direttivo.
Art.
5
DOMANDA
D’AMMISSIONE
Per
far parte dell’Associazione è necessario presentare domanda scritta su
apposito modulo fornito dalla Segreteria, compilato in tutte le sue parti,
indicando la categoria alla quale si vuole essere assegnati. In calce alla
domanda dovrà essere apposta la firma per esteso e leggibile del richiedente.
1.
Dovranno essere prodotti tutti i certificati richiesti dal Consiglio
Direttivo;
2.
La domanda dovrà essere firmata da un socio presentatore in regola con
la cassa sociale, che effettivamente conosca i candidati;
3.
Unitamente alla domanda dovrà essere versata la quota d’ammissione;
4.
Per i soci allievi, la domanda dovrà recare l’autorizzazione di uno
dei genitori o di chi ne fa le veci;
5.
Una copia della richiesta d’ammissione non contenente i dati personali
sarà affissa, a cura della Segreteria, all’albo sociale per almeno quindici
giorni.
6.
Saranno prese in considerazione dal Consiglio Direttivo eventuali
opposizioni a nuove ammissioni, purché firmate da soci che non siano allievi od
onorari. Le opposizioni dovranno essere fondate su ragioni di moralità, onestà
e decoro. Comunque, l’ammissione a socio è subordinata all’approvazione del
Consiglio Direttivo, il quale ha diritto di veto;
7.
L’esito delle domande sarà comunicato con avviso esposto all’albo
sociale. Gli ammessi dovranno munirsi, a proprie spese, del distintivo sociale e
della tessera nonché di copia dello Statuto e del Regolamento sociale.
L’importo da pagarsi sarà determinato dal Consiglio Direttivo in rapporto ai
prezzi di fornitura. Così pure sarà fissato, di volta in volta, l’importo
della quota d’ammissione e il contributo annuale. La Segreteria disporrà che
una distinta con gli importi dei contributi da pagare, sia esposta
permanentemente all’albo sociale;
8.
Sono esclusi dal pagamento delle quote sociali i soci onorari, benemeriti
e temporaneamente, i soci in servizio militare di leva o servizio civile
alternativo. Sono esclusi dal pagamento i soci che abbiano compiuto il 65° anno
d’età, con almeno 10° anni d’anzianità sociale e che per ragioni di
salute o di vecchiaia vengano ricoverati in un istituto di beneficenza;
rimangono esenti dal pagamento delle quote sociali pur conservando tutti i
diritti di socio. Per tale accertamento provvede la Segreteria.
Art.
6
DECADENZA
DALLA QUALITÀ’ DI SOCIO
Quei
soci che alla scadenza del mese di Luglio non avranno ottemperato al pagamento
della quota annuale, saranno dichiarati decaduti. Nella seduta d'Agosto il
Consiglio Direttivo dichiarerà decaduti quei soci che non hanno ancora versato
la quota annuale.
Il Consiglio Direttivo non accetta reclami, non da corso a domande, non assegna distinzioni o gradi, non assegna riconoscimenti, a quei soci che non siano in regola con i pagamenti delle quote sociali.
I
soci come sopra dichiarati decaduti potranno essere riammessi previa domanda
motivata entro al fine d’Agosto, indirizzata al Consiglio Direttivo, che
delibera in proposito, caso per caso. I soci decaduti o dimissionari che saranno
riammessi nelle file sociali dovranno pagare le quote arretrate e potranno
godere dell’anzianità maturata e dei diritti sociali sei mesi dopo la
riammissione.
Art.
7
DIVISA
SOCIALE
In
tutti i servizi di pronto soccorso, d’assistenza e a manifestazioni varie, è
obbligatorio indossare la divisa sociale. Sono esentati da tale obbligo i
componenti del Consiglio Direttivo.
Sulla
divisa sono d’ordinanza le seguenti distinzioni:
·
Per il Presidente: tre stelle d’oro;
·
Per il Vice Presidente: due stelle d’oro;
·
Per i Consiglieri: una stella d’oro (a qualunque incarico siano
assegnati);
·
Per il Direttore Sanitario: una stella e il Cadoneo;
·
Per i soci sanitari: il Cadoneo;
·
Per i Collaboratori Ufficio di Presidenza: una stella azzurra;
·
Per il Vice Direttore dei Servizi: due stelle d’argento;
·
Per i Collaboratori (a qualunque incarico assegnati): una stella
d’argento;
·
Per i componenti della Commissione di Disciplina:
-
Presidente:
tre stelle verdi,
-
Segretario:
due stelle verdi,
-
Componenti:
una stella verde;
·
Per i soci fondatori: sulla divisa sarà scritto “Socio Fondatore”;
·
Per i soci onorari: una ghirlanda di lauro attorno al colletto, ricamata
in seta verde, del diametro di 100 mm;
·
Per i soci benemeriti: una ghirlanda di lauro, ricamata in seta d’oro,
del diametro di 100 mm;
·
Per il Caposquadra infermiere: due stelle rosse e sotto, al centro, una
croce rossa in campo bianco;
·
Per il Caposquadra anziano: dopo venti anni di servizio, due stelle rosse
e una striscia d’argento di ½ cm;
·
Per il Caposquadra: due stelle rosse;
·
Per il Vice Caposquadra: una stella rossa;
Le
stelle sono tutte a sei punte e vanno posizionate assieme alle scritte sopra la
tasca sinistra della giacca.
·
Il corpo soci volontari: avrà una divisa che sarà indicata dal
Consiglio Direttivo.
Art.
8
CARICHE
SOCIALI
Nessuna
carica può essere assegnata a soci che abbiano un’anzianità inferiore a
quella prevista dallo Statuto.
I
componenti il Collegio dei Sindaci dovranno avere un’anzianità sociale non
inferiore ad anni tre.
Nessun
componente degli organi sociali può essere messo sotto accusa dinanzi la
Commissione di Disciplina se non previa autorizzazione dell’organo di cui fa
parte.
Art.
9
COMMISSIONI
Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni con incarichi speciali, come ad esempio: festeggiamenti, premiazioni, manifestazioni, ecc. Di queste commissioni dovrà far parte un Consigliere, delegato dal Presidente, il quale dovrà rispondere dell’incarico affidatogli, al Consiglio Direttivo.
Art.
10
SEZIONI
L’Associazione può avere sezioni di pronto soccorso e gruppi a carattere ricreativo e culturale, le quali dipenderanno direttamente dal Consiglio Direttivo, come più avanti specificato.
Art.11
IL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo è eletto secondo gli articoli 24 e 25 dello statuto
sociale. Esso dura in carica tre anni. I membri possono essere rieletti. Nella
seduta d’insediamento il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente ed
il vicepresidente e provvede all’elezione dalle altre cariche che devono
essere ricoperte da membri dello stesso Consiglio come di seguito specificato.
Possono
essere eletti Consiglieri tutti coloro che abbiano un’anzianità sociale di
almeno un anno ad esclusione dei soci allievi ed onorari.
Art.
12
IL
PRESIDENTE
Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione come stabilito
dall’art. 32 dello Statuto.
Egli:
1.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
2.
Stabilisce l’ordine del giorno delle sedute, previo accordo con i
Consiglieri;
3.
Firma i mandati di pagamento e gli ordini d’esazione;
4.
E’ Presidente di diritto di tutte le commissioni, esclusa quella di
disciplina;
5.
Collabora con le autorità locali per la soluzione dei problemi che
abbiano riflessi nel campo della pubblica assistenza e della protezione civile;
6.
Promuove l’autorizzazione, come previsto dalle vigenti disposizioni,
per gli acquisti, le donazioni ed i lasciti di qualsiasi natura che importino
l’aumento di patrimonio per l’Associazione;
7.
Propone all’autorità tutoria, prevista
dalla legge, lo scioglimento del Consiglio Direttivo, provvedendo per la
relativa gestione commissariale, quando accerta l’esistenza di gravi mancanze
alle norme Statutarie nonché a quelle del Regolamento sociale o alle direttive
emanate dal Consiglio Direttivo.;
8.
E’ autorizzato, nei casi di provata urgenza e d’accordo con
l’Ufficio di Presidenza (Vice Presidente e Segretario) a prendere qualsiasi
decisione, con l’obbligo però di informare il Consiglio Direttivo per
sottoporre a convalida le eventuali decisioni prese, entro quindici giorni. Il
Consiglio decide in merito qualora non approvi le decisioni prese dal
Presidente.
Art.
13
IL
VICE PRESIDENTE
Il
Vice Presidente, che è un consigliere, sostituisce il Presidente in caso di sua
assenza o impedimento, e quando ne sia dallo stesso delegato.
Art.
14
SEGRETARIO
Il Segretario deve provvedere alla tenuta:
1.
Del libro verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle
assemblee dei soci;
2.
Del registro “Protocollo” per la registrazione della corrispondenza
in arrivo e in partenza;
3.
Degli atti inerenti la gestione amministrativa ed economica
dall’Associazione;
4.
Del libro matricola dei soci;
5.
Dello schedario;
6.
Attesta la conformità all’originale delle copie del presente
Regolamento.
Deve
essere scelta fra i componenti del Consiglio Direttivo.
Art.
15
TESORIERE
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi membri.
Il
Tesoriere è responsabile delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui
riscosse e a lui affidate e ne risponde legalmente. E’ tenuto a presentare i
conti ad ogni richiesta, sia del Presidente sia del Collegio dei Sindaci.
Provvede
alla tenuta del libro Mastro e degli altri documenti contabili inerenti
l’amministrazione sociale.
Le
somme saranno versate presso un istituto di credito, indicato dal Consiglio, su
di un c/c a tre firme depositate (Presidente, Vice Presidente e Tesoriere) e per
i prelievi, gli assegni dovranno portare la firma del Presidente o in
alternativa quella del Vice Presidente e del Tesoriere. Il Tesoriere non potrà
ritirare in nessun caso somma alcuna dagli istituti di deposito, come pure non
potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati firmati dal
Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.
Il
Tesoriere, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, durante la
seduta presenterà al Consiglio Direttivo il libro cassa e i libretti di
deposito bancario.
Art.
16
ECONOMO
L’Economo
tiene l’inventario di tutto il materiale sociale e ne sorveglia la
manutenzione; controlla le spese e le fatture e provvede alle piccole spese,
portandole all’approvazione del Consiglio Direttivo.
L’Economo
dovrà provvedere alla compilazione della lista dei fornitori di fiducia di
materiale occorrente e prima d’ogni spesa interpellare più persone o ditte e
scegliere i più convenienti economicamente, tenendo presente in particolare
modo, ubicazione e serietà della ditta o persona fornitrice.
La
carica prevista dal presente articolo può essere ricoperta da un socio scelto
dal Consiglio Direttivo o dal Tesoriere.
Art.
17
L’ISPETTORE
ALLE AUTO
L’ispettore
alle auto deve essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.
L’Ispettore
alle auto ed al materiale in uso al servizio trasporti, sorveglia che i mezzi
siano sempre in perfetta efficienza, ne controlla eventuali riparazioni da
effettuare, segnalate dagli autisti, e, se riconosciute urgenti, provvederà in
merito d’accordo con il Direttore dei Servizi informando nello stesso tempo
l’Ufficio di Presidenza nel modo più diretto. Lo stesso potrà avvalersi
della collaborazione di un relatore tecnico, scelto tra i soci, per la migliore
tenuta dei mezzi meccanici e provvederà ad accertare l’idoneità degli
autisti volontari.
L’Ispettore
alle auto, che deve essere un consigliere, fa parte di diritto delle commissioni
tecniche.
Art.
18
DIRETTORE
DEI SERVIZI
Il
Direttore dei Servizi deve essere un Consigliere.
Egli
ha la responsabilità del funzionamento di tutti i servizi di pronto soccorso e
d’assistenza, sorveglia il mantenimento della disciplina e del contegno dei
soci, forma le squadre per determinati servizi, assegna il punteggio in base ai
rapporti di servizio, organizza e dirige i cortei sociali.
Firma con poteri discrezionali tutto quanto concerne la Direzione dei Servizi. Dovrà inoltre cercare di persuadere quei soci che, senza giustificato motivo, cessano di prestare servizio, affinché riprendano la loro attività.
Può applicare le sanzioni di cui alle lettere a) e c) del punto 9 comma 2 dell’art. 33 del presente Regolamento (censura semplice e sospensione fino a trenta giorni) salvo riferirne alla Commissione di Disciplina.
Art.
19
ADDETTO
PUBBLICHE RELAZIONI ISTRUTTORE
L’Addetto
Pubbliche Relazioni Istruttore deve essere un Consigliere.
Egli
ha il compito di intrattenere rapporti con il pubblico, nonché di organizzare
gli incontri con gli enti pubblici e privati per stabilire accordi, convenzioni
e quant’altro ritenga opportuno.
Ha
altresì il compito di organizzare i corsi di preparazione al soccorso dei
volontari e tutti i corsi che il Consiglio Direttivo decide di organizzare.
È
componente di diritto delle Commissioni che il Consiglio ritiene utile
costituire per l’organizzazione di convegni, festeggiamenti ecc.
Art.
20
RIELEZIONE
DELLE CARICHE ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Su
richiesta di almeno cinque Consiglieri si procederà ad una rielezione delle
cariche previste dagli articoli 12-19 del presente Regolamento Sociale.
Art.
21
VICEDIRETTORE
DEI SERVIZI
Sono
scelti dal Direttore dei Servizi, possibilmente tra i capisquadra e comunque
dovranno essere elementi di comprovata capacità e serietà.
La
loro nomina dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo. Essi dovranno
curare il controllo e la registrazione dei rapporti di servizio redatti su
appositi moduli forniti dalla Segreteria, segnalare tempestivamente al Direttore
eventuali sinistri o infortuni, per l’immediata denuncia agli istituti
assicuratori.
Dovranno
inoltre curare l’efficienza del corredo in dotazione alle autoambulanze (coltrino,
lenzuolo, coperte, materiale sanitario, bombole ossigeno, ecc.)
Dovranno
infine curare l’istruzione dei soci sul comportamento in servizio di pronto
soccorso e trasporto malati.
Sostituiscono
in tutto e per tutto il Direttore nelle sue assenze e quando ne siano dallo
stesso delegati.
Art.
22
COLLABORATORI
Ciascun
consigliere sceglie uno o più collaboratori tra i soci meritevoli e capaci i
quali non hanno mansioni direttive. La loro nomina deve essere ratificata dal
Consiglio Direttivo.
Né
i Vice Direttore dei Servizi né i collaboratori partecipano alle riunioni del
Consiglio Direttivo se non per espressa richiesta di almeno un consigliere
previo accordo col Presidente e comunque senza diritto di voto.
Art.
23
SEZIONE
Il
Consiglio Direttivo nomina un consigliere delegato per ogni sezione. Le sezioni
dipendono amministrativamente dal Consiglio Direttivo cui è demandata la podestà
della loro costituzione o eliminazione e, pertanto, non possono avere patrimonio
proprio.
Le sezioni, che costituiscono parte integrante ed indivisibile dell’Istituzione, sono soggette allo Statuto e al presente Regolamento sociale. Poiché non possono avere patrimonio proprio, tutti i materiali occorrenti al loro funzionamento (automezzi, mobili, effetti, biancheria, ecc.) sono loro assegnati in temporanea dotazione e sempre revocabili, dal Consiglio Direttivo.
Le sezioni sono rette da un consigliere caposezione, coadiuvato da un vice capo sezione e da collaboratori.
Gli
scopi della sezione sono quelli propri dell’ente, ma limitati
territorialmente, per i normali servizi dell’Associazione, alle zone di
rispettiva competenza salvo l’intervento, in caso di necessità, ovunque fosse
richiesta, o si rendesse necessaria, la loro opera.
Le
sezioni potranno essere costituite, ove se ne ravvisi il bisogno, con apposito
provvedimento del Consiglio Direttivo.
Il
Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi l’opportunità, potrà istituire anche
sezioni culturali, sportive, ecc.
Art.
24
COLLEGIO
DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci è eletto secondo le norme di cui agli articoli 24 e 25 dello Statuto sociale.
Il Collegio dei Sindaci è formato da tre persone d’ineccepibile moralità, con un’anzianità sociale di almeno tre anni.
Ai sindaci spetta il controllo generale dell’ente, il compito di controllare la regolarità dei bilanci, la statutarietà e la regolarità di tutti gli atti sociali. Nel caso si tratti d’atti del Consiglio Direttivo il controllo avverrà sotto la visione del consigliere delegato alla redazione dell’atto che potrà fornire i dovuti chiarimenti.
Assistono
alle adunanze del Consiglio Direttivo ai sensi di quando previsto dall’art. 29
dello Statuto Sociale e possono, in caso di necessità, esercitare i loro
compiti anche singolarmente.
Essi
rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di mancanza di
uno o più sindaci, questi verranno sostituiti dai primi non eletti.
Il
Collegio dei Sindaci, ove ne ravvisi la necessità in ordine ai compiti di cui
ai commi precedenti, può inviare rapporto scritto al comitato previsto dalla
legge.
Art.
25
DELIBERA
DEGLI ORGANI SOCIALI
Le
deliberazioni degli organi sociali devono essere prese con l’intervento della
meta più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza degli intervenuti.
Le
votazioni si fanno per appello nominale o voto segreto, hanno luogo sempre a
voto segreto (con modalità stabilite dall’organo che procede a votazione)
quando si tratta di questioni inerenti a persone.
Ai
fini della determinazione della validità delle adunanze, non è computato chi,
avendo interesse personale nella materia trattata non può prendere parte alla
deliberazione.
Art.
26
SANITARI
I medici fanno parte del gruppo sanitario sociale.
Il
Direttore Sanitario, nominato dal Consiglio Direttivo previo parere dei soci
sanitari, ha esclusiva responsabilità tecnica e la sorveglianza medica sui
servizi d’assistenza e dirige l’ambulatorio sociale (istituito dal Consiglio
Direttivo in idonei locali).
Può nominare due o più medici che saranno i suoi coadiutori sanitari previa ratifica del Consiglio Direttivo.
Il
Direttore Sanitario dirige anche i corsi d’istruzione per i soci e per il
passaggio a vice caposquadra e a caposquadra e fa parte della commissione
d’esami composta dal Direttore dei Servizi, dal Segretario amministrativo e
presieduta dal Presidente.
Art.
27
ASSEMBLEA
L’Assemblea
generale dei soci ha luogo ai sensi degli articoli 17 e 18 dello Statuto
sociale.
L’ordine
del giorno, la data e ora di convocazione verranno esposti nell’albo sociale
20 giorno prima della data fissata. Nell’ordine del giorno deve sempre essere
inserita la voce “varie”.
Analogo
avviso di convocazione sarà fatto pubblicare, a cura dell’Ufficio di
Presidenza, entro lo stesso termine sui quotidiani cittadini, indicati dal
Consiglio Direttivo, e trasmesso dal bollettino regionale della RAI ove
possibile.
Oltre a ciò verranno inviati ai singoli soci, osservando il termine suddetto, avvisi di convocazione a mezzo lettera semplice.
Per
la partecipazione alle assemblee, si applicano le norme statutarie (art. 20
dello Statuto).
Art.
28
ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
Le
assemblee straordinarie dei soci sono decise da Consiglio Direttivo, oppure su
richiesta del Collegio dei Sindaci o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci
in regola con la cassa sociale, i quali dovranno presentare all’Ufficio di
Presidenza, l’ordine del giorno da discutere.
Art.
29
ELEZIONE
A
chiarimento dell’articolo 25 dello Statuto sociale, si precisa che
l’Assemblea dei soci nomina una commissione elettorale composta da n. 5 soci
con almeno un anno d’anzianità sociale.
I
suddetti membri non potranno far parte della lista elettorale e diventano
automaticamente scrutatori.
Art.
30
COMPITI
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.
Alla
commissione vengono indirizzate, entro 15 giorni dalla nomina, le liste dei
candidati presentate dai soci.
La
commissione elabora una lista a maggioranza preferenziale che verrà affissa
all’albo sociale fino al termine delle votazioni.
L’elettore
potrà dare non più di 7 preferenze per il Consiglio Direttivo; 5 per la
Commissione di Disciplina e tre per il Collegio dei Sindaci.
I
votanti avranno la facoltà di sostituire tutti quei nomi di candidati non di
loro gradimento.
Inoltre
la Commissione Elettorale disporrà che le elezioni alle cariche sociali si
svolgano la domenica dalle ore 9.00 alle ore 22.00. Gli scrutatori all’atto di
insediamento nomineranno il presidente e il vicepresidente del seggio e
redigeranno verbale sull’avvenuto svolgimento e sull’esito delle elezioni,
proclamando gli eletti.
Dopo
l’avvenuta proclamazione degli eletti, salvo contestazioni, la commissione
elettorale si scioglie.
Le
contestazioni saranno decise dalla stessa commissione elettorale all’uopo
convocata. Le contestazioni vanno presentate subito dopo l’avvenuto scrutinio
e non oltre quindici giorni dopo la proclamazione degli eletti. Il giudizio
della commissione elettorale sulle elezioni è insindacabile.
Art.
31
COMMISSIONE
TECNICA
Il
Consiglio Direttivo, ogni qualvolta necessiti, nomina una commissione tecnica
d’esperti in materia automobilistica, presieduta dal Presidente, per eventuali
acquisti di mezzi, per eventuali trasformazioni da apportarsi agli stessi o per
lavori di riparazione di una certa entità. Di questa commissione deve far parte
l’Ispettore alle Auto.
A conclusione del suo mandato, la commissione tecnica redigerà regolare verbale che trasmetterà al Consiglio Direttivo.
Art.
32
FUNZIONAMENTO
DELLA DIREZIONE DEI SERVIZI
Alla
Direzione dei Servizi competono tutti i servizi di pronto soccorso e ausiliari.
I componenti la Direzione dei Servizi sono agli ordini del Direttore, lo
coadiuvano nel mantenimento dell’ordine e della disciplina nei locali sociali,
nell’organizzazione ed amministrazione dei servizi di pronto soccorso e
ausiliari, provvedendo al prelievo del carburante necessario ai mezzi,
trascrivono sul un proprio registro i rapporti di servizio, aggiornano, sugli
appositi moduli forniti dalla Segreteria, i dati statistici del movimento dei
mezzi, i km percorsi dagli stessi, la qualità dei servizi, la quantità del
carburante consumato, controllano l’importo delle oblazioni ricevute nello
svolgimento dei servizi e provvedono agli eventuali recuperi ad incassare la
stesse. Alla fine del mese dovranno passare alla Segreteria i rapporti di
servizio ed uno specchio riassuntivo di tutto lo svolgimento dei servizi.
Qualora non eseguano i loro compiti si provvederà secondo quando stabilito di
volta in volta dal Consiglio Direttivo o del Direttore dei Servizi nei casi
d’urgenza (salvo riferirne al Consiglio Direttivo).
Qualora
la Direzione dei Servizi restasse vacante del Direttore, il Consiglio Direttivo
provvederà alla sua sostituzione.
Art.
33
SOCI
VOLONTARI
I
soci volontari addetti ai servizi, dipendono dal Direttore dei Servizi che
risponde dell’esatta osservanza delle attività svolte singolarmente:
1.
Le prestazioni di attività svolte in favore dell’Associazione di
qualunque genere, s’intendono come assolvimento di doveri sociali, liberamente
e volontariamente assunti;
2.
Tali servizi non danno mai luogo al diritto di chiedere o di ottenere
remunerazione alcuna;
3.
I soci non debbono mai chiedere né accettare ricompense dai privati per
le loro prestazioni. Le eventuali oblazioni che, sotto qualunque forma,
ricevessero nell’adempimento del loro servizio, dovranno essere versate
immediatamente alla Direzione dei Servizi;
4.
Dovendosi effettuare servizi fuori città, il caposquadra otterrà dal
Direttore dei Servizi l’autorizzazione a provvedere alle spese di vitto dei
soci componenti la squadra, presenterà poi dettagliata nota delle spese
sostenute;
5.
Al rientro in sede dal servizio, il caposquadra e l’autista
relazioneranno su apposito modulo (fornito dalla Segreteria) l’andamento del
servizio;
6.
I soci volontari, entrando in sede, hanno l’obbligo di iscriversi
sull’apposita lavagna curata dalla Direzione dei Servizi. La mancata
iscrizione corrisponde ad inadempimento dei doveri sociali. Se la squadra di
pronto intervento è già indicata sulla stessa, s’iscriveranno nella squadra
successiva. I soci volontari segnati nella prima squadra in partenza devono
sempre essere pronti alle chiamate. Sono esenti da quanto sopra coloro che
ritengono trattenersi in sede per breve tempo. Infine, per non incorrere in
“omissioni di soccorso”, il socio, a qualunque categoria appartenga, in caso
di assenza di squadra di soccorso ha l’obbligo di prestare l’opera di
soccorso e, se impossibilitato, dovrà interessarsi affinché intervenga un
altro ente di soccorso. L’INOSSERVANZA
DI QUANTO SOPRA PREVEDE GRAVI
SANZIONI DISCIPLINARI. Sono esentati i soci con mansioni amministrative, ma
intervengono sempre, qualora la loro opera fosse necessaria;
7.
Alle telefonate risponde in caposquadra, o chi per lui, il quale provvede
in merito;
8.
Nei servizi il caposquadra prenderà posto a fianco dell’autista o
comunque in quel posto dove egli ritenga necessaria la sua presenza;
9.
E’ dovere del caposquadra, quando si accorge che un socio durante il
servizio non sia in condizioni normali, di allontanarlo, segnalando il fatto
alla Direzione dei Servizi;
10.
Non potrà essere eseguito il trasporto del malato dal suo domicilio
all’ospedale, salvo i febbricitanti, quando la richiesta non sia corredata dai
documenti necessari, compreso il certificato medico, indicante la qualità della
malattia. Ciò salvo, s’intende, per i servizi di pronto soccorso;
11.
Entrando in ospedali e case di cura, i soci terranno il massimo riservo,
limitandosi a fornire al medico e al personale ospedaliero i chiarimenti di cui
saranno richiesti;
12.
I soci in servizio devono attenersi alle disposizioni del caposquadra;
devono evitare discussioni, tenere il più scrupoloso silenzio e educato
contegno ed una condotta consona al delicato servizio che compiono;
13.
Il rapporto di servizio è redatto e sottoscritto dal caposquadra, il
quale ha il dovere di compilarlo in tutte le sue parti con tutte quelle notizie
che possono interessare la Direzione dei Servizi. Qualora non possa o non voglia
redigere il rapporto questo sarà redatto dal vice caposquadra o da altro socio
che a partecipato al servizio e dovrà essere menzionato il motivo per cui il
capo squadra non ha redatto il rapporto. Il caposquadra, o chi per lui, è
tenuto a consegnare appena rientrato tale rapporto, ed eventuali oblazioni, alla
Direzione dei Servizi;
14.
Ai soci è proibito sostituirsi in qualunque servizio privato od in via
di essere richiesto alla “P.A. Volontari Riuniti Racalmuto” od a
parteciparvi senza accordi con la Direzione dei Servizi;
15.
I soci effettivi potranno conseguire i gradi di vice caposquadra ed in
seguito quelli di caposquadra, frequentando gli appositi corsi d’istruzione
che la Direzione dei Servizi avrà cura di organizzare periodicamente;
16.
Il Direttore dei Servizi potrà istituire, per i soci ritenuti elementi
idonei, corsi accelerati per il conseguimento del grado di vice caposquadra e
del grado di capo squadra. Ciò previo accordo con gli altri componenti la
commissione d’esami (Direttore Sanitario, Segretario e Presidente).
17.
L’esame per conseguire i due gradi verterà sui soccorsi d’urgenza da
prestarsi ai feriti ed agli ammalati, sul maneggio del materiale di servizio o
sulla conoscenza dello Statuto e del Regolamento sociale;
18.
I graduati, provenienti da altre associazioni di volontariato, previa
richiesta al Consiglio Direttivo e tramite la Direzione dei Servizi, saranno
reintegrati nel loro grado dopo sei mesi di anzianità. Per i soci sanitari e
gli infermieri diplomati o equiparati è sufficiente l’autorizzazione ad
esercitare la professione; anche loro avranno diritto al grado di caposquadra.
19.
Il servizio notturno inizia alle ore 23.00 e termina alle ore 7.00 (salvo
diverse disposizioni del Consiglio Direttivo).Può essere costituito da squadre
fisse o a turno, a seconda della disponibilità dei soci. Il caposquadra di
notturna deve osservare le disposizioni della Direzione dei Servizi; i soci
quelle impartite dal caposquadra;
20.
Nessun socio può trattenersi nei locali sociali dopo l’entrata in
servizio della squadra notturna, ad eccezioni di quelli che hanno mansioni
amministrative.
21.
Subito dopo l’ammissione, i soci dovranno svolgere un servizio di
centralinisti e frequentare i corsi d’addestramento organizzati dall’Addetto
alle Pubbliche Relazioni Istruttore di concerto con la Direzione dei Servizi. I
corsi avranno la durata di almeno sei mesi. I soci saranno ammessi a svolgere
servizio sui mezzi di soccorso e sugli altri mezzi dell’Associazione solo dopo
aver frequentato i corsi e superato gli esami. Il Direttore dei Servizi e
l’Addetto Pubbliche Relazioni Istruttore potranno ammettere al servizio sui
mezzi quei soci già in possesso di titoli o attestati che comprovino la loro
idoneità a prestare servizio. Il Consiglio Direttivo verificherà i titoli e i
requisiti di cui sopra presentati dai soci.
Art.
34
AUTISTI
VOLONTARI
Tutti
i soci in possesso di patente di guida atta alla conduzione degli automezzi,
possono presentare domanda alla Direzione dei Servizi per essere ammessi a far
parte degli autisti volontari purché abbiano compiuto il ventunesimo anno di età
ed abbiano almeno un anno di esperienza di guida. I candidati saranno sottoposti
ad esame di guida da parte dell’Ispettore Auto, possibilmente entro trenta
giorni dalla presentazione della domanda, e, se approvati, dovranno mettersi a
disposizione della Direzione dei Servizi, per eventuali prestazioni.
Il
fatto di essere autisti volontari non li dispensa dal prestare servizi ordinari
con il grado rivestito.
In
tutte le prestazioni richieste ai soci ed agli autisti volontari dalla Direzione
dei Servizi o dal Consiglio Direttivo che comportassero spese in proprio, il
Tesoriere provvederà ai rispettivi rimborsi previa esibizione di regolare
fattura o apposito mandato di pagamento rilasciato dagli uffici interessati.
Tutti
gli autisti in servizio sono agli ordini del caposquadra.
Tutti
gli autisti che rivestono il grado di caposquadra o di vice capo squadra,
assumeranno il comando della squadra, qualora la stessa ne fosse sprovvista.
In
caso d’incidenti o sinistri, l’autista volontario dovrà redigere relazione
particolareggiata sull’incidente, al rientro dal servizio.
La
Direzione dei Servizi, nell’attesa di accertare le colpe del sinistro, potrà
disporre la sospensione dalla guida dell’autista; accertate le responsabilità
il Direttore prenderà le decisioni opportune.
In
tutti i casi di violazione al codice della strada che non fossero giustificate
da particolari esigenze di servizio, l’autista ne è responsabile e sarà
deferito alla Commissione di Disciplina che provvederà in merito.
Art.
35
COMMISSIONE
DI DISCIPLINA
La Commissione di Disciplina è formata da tre membri effettivi e due supplenti, senza distinzioni di grado e categoria.
In
caso di dimissioni o prolungata indisponibilità (dichiarata dal Presidente
della Commissione di Disciplina) di un componente, verrà chiamato a sostituirlo
il membro supplente che aveva ottenuto più voti il quale verrà a sua volta
sostituito in qualità di supplente dal primo dei non eletti, fino al massimo di
due.
La
Commissione di Disciplina elegge un Presidente il quale nomina un Segretario,
senza distinzione di grado sociale.
In
caso d’assenza di uno o più membri effettivi, i supplenti hanno diritto di
voto deliberativo.
In
casi d’assenza del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal membro più
anziano d’iscrizione.
Qualsiasi componente della Commissione di Disciplina può deferire innanzi alla Commissione stessa quei soci che, in loro presenza, si siano resi responsabili di atti o azione per cui se ne può chiedere il deferimento (salvo quando previsto dall’art. 8 del presente Regolamento). All’atto di deferimento se ne informa la Direzione dei Servizi e l’Ufficio di Presidenza col mezzo più diretto.
Come
da art. 34 dello Statuto Sociale, tutti i rapporti debbono pervenire alla
Commissione di Disciplina che li esamina con l’osservanza delle norme
seguenti:
1.
I membri della Commissione di Disciplina, nell’assumere le loro
funzioni, debbono obbligarsi sul loro onore a mantenere il segreto d’ufficio e
firmare in proposito dichiarazione scritta. Essi dovranno esaminare con il
massimo scrupolo, le eventuali mancanze compiute dai soci, ricordando sempre che
costituisce obbligo d’onore giudicare gli inquisiti spogliandosi di ogni
prevenzione ed amministrando la giustizia con profonda coscienza. Prima di
adottare un provvedimento disciplinare a carico di inquisiti, dovranno
interrogare colui che è ritenuto colpevole e dovranno esperire le indagini che
ogni singolo caso richiedesse;
2.
Dimostrato però che gli stessi abbiano approfittato della loro carica,
comminando sanzioni inadeguate, non attenendosi a quando previsto dal precedente
capoverso, saranno denunciati (al Consiglio Direttivo) per le sanzioni del caso;
3.
L’inquisito avrà la facoltà di essere assistito da un socio di sua
fiducia al quale però, non sia legato da rapporti di parentela;
4.
Di ogni deliberazione dovrà essere redatto verbale vistato da tutti i
componenti presenti alla deliberazione;
5.
La Commissione di Disciplina precederà anche contro i soci testimoni che
si rendessero colpevoli di menzogna o si rivelassero reticenti;
6.
La Commissione di Disciplina è convocata dall’Ufficio di Presidenza a
mezzo del Segretario amministrativo, ogni qualvolta vi siano rapporti da
esaminare. Può riunirsi anche su convocazione del suo Presidente o su richiesta
di uno qualsiasi dei suoi componenti purché d’accordo col Presidente della
Commissione. L’avviso di convocazione stessa avverrà col mezzo più diretto;
7.
La Commissione di Disciplina trasmetterà al Segretario amministrativo il
carteggio con il verbale di deliberazione firmato da chi a presieduto
l’adunanza. Il Segretario amministrativo provvederà a dare comunicazione
dell’estratto del verbale, a mezzo albo sociale e all’interessato, delle
sanzioni a lui applicate, dopo la ratifica del Consiglio Direttivo;
8.
I rapporti personali devono essere redatti su apposito modulo numerato e
vidimato e non hanno validità se non saranno presentati alla Direzione dei
Servizi entro e non oltre le 48 ore seguenti il fatto, o la conoscenza, che
hanno dato motivo al rapporto stesso. Tali moduli saranno a disposizione presso
la Direzione dei Servizi. Tutti i rapporti dovranno essere redatti in duplice
copia, di cui una per conoscenza all’Ufficio di Presidenza;
9.
Le sanzioni disciplinari che potranno essere inflitte ai colpevoli sono
le seguenti:
a.
Censura semplice
b.
Censura grave
c.
Sospensione con un massimo di trenta giorni
d.
Sospensione fino ad un anno
e.
Retrocessione del grado
f.
Annullamento di parte del punteggio valido per i riconoscimenti;
g.
Radiazione
h.
Espulsione;
10.
Le sanzioni di cui ai punti a. e c. potranno essere applicate anche dal
Direttore dei Servizi salvo riferirne alla Commissione di Disciplina. Le altre
sono di pertinenza della Commissione di Disciplina;
11.
La censura semplice e grave, consiste nel richiamare il socio
all’osservanza dei propri doveri;
12.
La sospensione consiste nel divieto a prendere parte ai servizi di
guardia e di assistenza e dal frequentare la sede. Durante il periodo di
sospensione dovranno essere pagate regolarmente le quote sociali;
13.
La retrocessione sarà applicata ai graduati che incorressero per due
volte nella sospensione o in altre gravi punizioni. Il retrocesso potrà in
seguito, su proposta del Direttore dei Servizi al Consiglio Direttivo, essere
reintegrato nel proprio grado. Nel presentare le eventuali proposte di
reintegro, il Direttore dei Servizi dovrà fornire prove concrete che il
richiedente è meritevole di benevola attenzione. La decisione spetterà sempre
al Consiglio Direttivo;
14.
La radiazione viene applicata qualora il socio si rendesse reticente di
gravi omissioni o inadempienze;
15.
L’espulsione viene comminata ai sospesi che si rechino a prestare
servizio presso altre P.A. o C.R.I.. Saranno sottoposti ad espulsione anche i
soci colpiti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria per reati non
colposi. Saranno altresì espulsi coloro che fanno uso frequente di sostanze
stupefacenti o di alcool e che rifiutano di sottoporsi a cure di
disintossicazione
16.
Coloro che fossero colpiti da gravi provvedimenti disciplinari, dalla
sospensione di sei mesi all’espulsione, potranno appellarsi al Consiglio
Direttivo entro 30 giorni ed essere dallo stesso giudicato, presente almeno un
componente la Commissione di Disciplina, sempre con l’assistenza di un socio
di sua fiducia;
17.
I soci che per qualsiasi ragione fossero espulsi, perderanno ogni diritto
di riconoscimento per opere e servizi antecedentemente prestati;
18.
Non potranno essere riammessi nell’Associazione i colpiti da
provvedimenti di espulsione, a seguito di sentenze giudiziarie per reati non
colposi passati in giudicato;
19.
Il sottoposto a provvedimenti disciplinari non può dimettersi.
Art.
36
DIMISSIONI
E CAMBIO DI CATEGORIA SOCIALE
Il
socio che intende dimettersi dall’Associazione deve presentare le sue
dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo su modulo predisposto dalla
Segreteria. E’ facoltà del Consiglio Direttivo riconoscere al dimissionario
il diritto a premi precedentemente meritati.
Coloro
che vorranno cambiare categoria sociale dovranno presentare domanda al Consiglio
Direttivo su modulo predisposto dalla Segreteria.
Il
passaggio da socio allievo a socio effettivo è automatico al compimento del 18°
anno di età salvo il caso in cui il socio non desideri passare a socio
contribuente. La Segreteria curerà di segnare nelle liste sociali e nel libro
registro dei socio il passaggio automatico da socio allievo a socio effettivo o
contribuente, dandone immediata comunicazione alla Direzione dei Servizi e
facendolo presente al Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva a tale
passaggio.
Art.
37
PUNIZIONI
GRAVI
Le
sanzioni di cui al punto 9 lettere f. e g. dell’articolo 33 comma 5 è la più
grave e viene applicata oltre ai casi stabiliti nell’art. 32 comma 5 punti 14
e 15 per i seguenti motivi:
1.
Offesa alla bandiera sociale, distruzione di fronte a terzi della tessera
e dei distintivi sociali;
2.
Appropriazione indebita o sottrazione di oblazioni destinate
all’Associazione;
3.
Rifiuto di prestare servizio senza giustificato motivo;
4.
Danneggiamento volontario di mezzi di soccorso e di immobili e arredi
sociali;