Regolamento sociale                                                                             

Art. 1

BANDIERA SOCIALE

La bandiera sociale della P.A. Volontari Riuniti Racalmuto reca una croce rossa sormontata da un angelo stilizzato di colore giallo attorno al quale vi è un serpente di colore blu. Nella parte bassa vi è la scritta ”P.A. Volontari Riuniti Racalmuto”. Questo rappresenta lo stemma dell’Associazione.

L’asta della bandiera è di metallo.

La bandiera sarà esposta all’esterno della sede:

·         Tutte le domeniche

·         Il 7 Febbraio, data della fondazione della P.A. Volontari Riuniti Racalmuto

·         Tutte le festività nazionali, in tali occasioni è affiancata dalla bandiera nazionale e dalla bandiera dell’Europa Unita.

·         Nei giorni d’Assemblea

·         In tutte le manifestazioni che il Consiglio Direttivo, di volta in volta, riterrà opportune

·         A mezz’asta, in occasione di lutti sociali, cittadini e nazionali.

La bandiera sociale sarà esposta in permanenza nella sala del Consiglio Direttivo a simboleggiare l’esistenza dell’Associazione.

La bandiera sociale sarà esposta in pubblico anche ogni qualvolta l’Associazione intervenga a manifestazioni apolitiche cui il Consiglio Direttivo stabilisca di prendervi parte.

Sarà adornata di nastro nero, delle dimensioni di 4 cm, in occasione di lutti sociali e di lutti cittadini e nazionali.

La bandiera sociale dovrà essere scortata da almeno tre soci, compreso l’alfiere, e possibilmente da un componente del Consiglio Direttivo o di un membro della Direzione dei Servizi, che assumerà la responsabilità della rappresentanza. Gli alfieri sono scelti dal Direttore dei Servizi tra i soci più attivi e proposti dallo stesso al Consiglio Direttivo che ne approva la nomina.

Durano in carica senza limiti di tempo. Possono essere sostituiti in mancanza d’attività, per indisciplina o per dimissioni. Possono rivestire altre cariche sociali.

 

Art. 2

SIGILLO SOCIALE

Il sigillo sociale a tampone, è a forma rotonda; tutto intorno reca la scritta “P.A. Volontari Riuniti Racalmuto” e al centro lo stemma dell’Associazione.

Il sigillo è custodito dal Segretario nella sala della Presidenza.

 

Art. 3

DISTINTIVO SOCIALE

Il distintivo sociale è a forma circolare, delle dimensioni di cm 8 di diametro, in campo bianco con bordatura di 3mm in blu, con la dicitura in blu “P.A. Volontari Riuniti Racalmuto” e, al centro, lo stemma dell’Associazione.

 

Art. 4

SOCI

I soci della P.A. Volontari Riuniti Racalmuto si dividono nelle seguenti categorie:

Fondatori : sono coloro che hanno preso parte alla costituzione dell’Associazione.

Onorari : sono nominati soci onorari coloro (persone o enti) che con opere d’elargizione, hanno contribuito allo sviluppo e al potenziamento dell’Associazione. Sono nominati secondo quanto stabilito dall’art. 9 dello Statuto. Essi non sono tenuti al pagamento d’alcuna quota sociale e non hanno diritto a prendere parte alle assemblee né a votare e ad essere eletti nelle cariche sociali. L’onorificenza va consegnata in una data stabilita dal consiglio Direttivo di concerto con l’Assemblea dei soci.

Benemeriti : sono portati all’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, i soci che per atti di coraggio in particolari servizi di pronto soccorso ed in occasioni di pubbliche calamità, abbiano fatto rifulgere il nome dell’Istituzione, nonché coloro che abbiano conseguito tre diplomi di medaglia d’oro, senza distinzioni di graduatoria, ma conseguiti per servizi di pronto soccorso. Il Consiglio Direttivo potrà pure proporre all’Assemblea di conferire il titolo di socio benemerito a che si sia reso meritevole di tale onorifica distinzione per l’azione svolta nel campo amministrativo o sociale o per benefiche prestazioni svolte a favore dell’Associazione.

Contribuenti : sono coloro che versano alla cassa sociale un contributo almeno doppio superiore a quello stabilito per altre categorie di soci (vedi art. 9 Statuto sociale) e non hanno l’obbligo di prestare servizio. Ciò non vieta loro di prestare opera di soccorso ogni qualvolta necessità perentorie lo richiedano;

Effettivi : sono coloro che abbiano compiuto il 18° anno d’età e che si assumono l’obbligo di prestare tutti i servizi di soccorso e d’assistenza.

Sanitari : coloro che sono in possesso della laurea in medicina (salvo chiedano di essere ammessi come soci contribuenti).

Allievi : i giovani che, non compiuto il 18° anno d’età, possono far parte dell’Associazione. Essi possono prestare servizio se maggiori d’anni 16, non più di uno per squadra e sotto la responsabilità del caposquadra. I soci allievi non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono partecipare alle elezioni per le cariche sociali.

E’ ammesso il passaggio di categoria da socio fondatore, effettivo o sanitario a socio contribuente, purché sia presentata regolare istanza e questa sia approvata dal Coniglio Direttivo.

 

Art. 5

DOMANDA D’AMMISSIONE

Per far parte dell’Associazione è necessario presentare domanda scritta su apposito modulo fornito dalla Segreteria, compilato in tutte le sue parti, indicando la categoria alla quale si vuole essere assegnati. In calce alla domanda dovrà essere apposta la firma per esteso e leggibile del richiedente.

1.       Dovranno essere prodotti tutti i certificati richiesti dal Consiglio Direttivo;

2.       La domanda dovrà essere firmata da un socio presentatore in regola con la cassa sociale, che effettivamente conosca i candidati;

3.       Unitamente alla domanda dovrà essere versata la quota d’ammissione;

4.       Per i soci allievi, la domanda dovrà recare l’autorizzazione di uno dei genitori o di chi ne fa le veci;

5.       Una copia della richiesta d’ammissione non contenente i dati personali sarà affissa, a cura della Segreteria, all’albo sociale per almeno quindici giorni.

6.       Saranno prese in considerazione dal Consiglio Direttivo eventuali opposizioni a nuove ammissioni, purché firmate da soci che non siano allievi od onorari. Le opposizioni dovranno essere fondate su ragioni di moralità, onestà e decoro. Comunque, l’ammissione a socio è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale ha diritto di veto;

7.       L’esito delle domande sarà comunicato con avviso esposto all’albo sociale. Gli ammessi dovranno munirsi, a proprie spese, del distintivo sociale e della tessera nonché di copia dello Statuto e del Regolamento sociale. L’importo da pagarsi sarà determinato dal Consiglio Direttivo in rapporto ai prezzi di fornitura. Così pure sarà fissato, di volta in volta, l’importo della quota d’ammissione e il contributo annuale. La Segreteria disporrà che una distinta con gli importi dei contributi da pagare, sia esposta permanentemente all’albo sociale;

8.         Sono esclusi dal pagamento delle quote sociali i soci onorari, benemeriti e temporaneamente, i soci in servizio militare di leva o servizio civile alternativo. Sono esclusi dal pagamento i soci che abbiano compiuto il 65° anno d’età, con almeno 10° anni d’anzianità sociale e che per ragioni di salute o di vecchiaia vengano ricoverati in un istituto di beneficenza; rimangono esenti dal pagamento delle quote sociali pur conservando tutti i diritti di socio. Per tale accertamento provvede la Segreteria.

 

Art. 6

DECADENZA DALLA QUALITÀ’ DI SOCIO

Quei soci che alla scadenza del mese di Luglio non avranno ottemperato al pagamento della quota annuale, saranno dichiarati decaduti. Nella seduta d'Agosto il Consiglio Direttivo dichiarerà decaduti quei soci che non hanno ancora versato la quota annuale.

Il Consiglio Direttivo non accetta reclami, non da corso a domande, non assegna distinzioni o gradi, non assegna riconoscimenti, a quei soci che non siano in regola con i pagamenti delle quote sociali.

I soci come sopra dichiarati decaduti potranno essere riammessi previa domanda motivata entro al fine d’Agosto, indirizzata al Consiglio Direttivo, che delibera in proposito, caso per caso. I soci decaduti o dimissionari che saranno riammessi nelle file sociali dovranno pagare le quote arretrate e potranno godere dell’anzianità maturata e dei diritti sociali sei mesi dopo la riammissione.

 

Art. 7

DIVISA SOCIALE

In tutti i servizi di pronto soccorso, d’assistenza e a manifestazioni varie, è obbligatorio indossare la divisa sociale. Sono esentati da tale obbligo i componenti del Consiglio Direttivo.

Sulla divisa sono d’ordinanza le seguenti distinzioni:

·         Per il Presidente: tre stelle d’oro;

·         Per il Vice Presidente: due stelle d’oro;

·         Per i Consiglieri: una stella d’oro (a qualunque incarico siano assegnati);

·         Per il Direttore Sanitario: una stella e il Cadoneo;

·         Per i soci sanitari: il Cadoneo;

·         Per i Collaboratori Ufficio di Presidenza: una stella azzurra;

·         Per il Vice Direttore dei Servizi: due stelle d’argento;

·         Per i Collaboratori (a qualunque incarico assegnati): una stella d’argento;

·         Per i componenti della Commissione di Disciplina:

-           Presidente: tre stelle verdi,

-           Segretario: due stelle verdi,

-           Componenti: una stella verde;

·         Per i soci fondatori: sulla divisa sarà scritto “Socio Fondatore”;

·         Per i soci onorari: una ghirlanda di lauro attorno al colletto, ricamata in seta verde, del diametro di 100 mm;

·         Per i soci benemeriti: una ghirlanda di lauro, ricamata in seta d’oro, del diametro di 100 mm;

·         Per il Caposquadra infermiere: due stelle rosse e sotto, al centro, una croce rossa in campo bianco;

·         Per il Caposquadra anziano: dopo venti anni di servizio, due stelle rosse e una striscia d’argento di ½ cm;

·         Per il Caposquadra: due stelle rosse;

·         Per il Vice Caposquadra: una stella rossa;

Le stelle sono tutte a sei punte e vanno posizionate assieme alle scritte sopra la tasca sinistra della giacca.

·         Il corpo soci volontari: avrà una divisa che sarà indicata dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 8

CARICHE SOCIALI

Nessuna carica può essere assegnata a soci che abbiano un’anzianità inferiore a quella prevista dallo Statuto.

I componenti il Collegio dei Sindaci dovranno avere un’anzianità sociale non inferiore ad anni tre.

Nessun componente degli organi sociali può essere messo sotto accusa dinanzi la Commissione di Disciplina se non previa autorizzazione dell’organo di cui fa parte.

I 4/5 dei soci che godono dei diritti sociali possono, con richiesta motivata, chiedere lo scioglimento di tutti o solo d’alcuni organi sociali chiedendo contestualmente la fissazione dell’Assemblea dei Soci per espletare l’iter per l’elezione degli organi decaduti. Su tale richiesta decide il Consiglio Direttivo. La decisione è sindacabile dinanzi l’Assemblea dei soci.

 

Art. 9

COMMISSIONI

Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni con incarichi speciali, come ad esempio: festeggiamenti, premiazioni, manifestazioni, ecc. Di queste commissioni dovrà far parte un Consigliere, delegato dal Presidente, il quale dovrà rispondere dell’incarico affidatogli, al Consiglio Direttivo.

 

 

 

 

Art. 10

SEZIONI

L’Associazione può avere sezioni di pronto soccorso e gruppi a carattere ricreativo e culturale, le quali dipenderanno direttamente dal Consiglio Direttivo, come più avanti specificato.

 

Art.11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto secondo gli articoli 24 e 25 dello statuto sociale. Esso dura in carica tre anni. I membri possono essere rieletti. Nella seduta d’insediamento il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente ed il vicepresidente e provvede all’elezione dalle altre cariche che devono essere ricoperte da membri dello stesso Consiglio come di seguito specificato.

Possono essere eletti Consiglieri tutti coloro che abbiano un’anzianità sociale di almeno un anno ad esclusione dei soci allievi ed onorari.

 

Art. 12

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione come stabilito dall’art. 32 dello Statuto.

Egli:

1.       Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

2.       Stabilisce l’ordine del giorno delle sedute, previo accordo con i Consiglieri;

3.       Firma i mandati di pagamento e gli ordini d’esazione;

4.       E’ Presidente di diritto di tutte le commissioni, esclusa quella di disciplina;

5.       Collabora con le autorità locali per la soluzione dei problemi che abbiano riflessi nel campo della pubblica assistenza e della protezione civile;

6.       Promuove l’autorizzazione, come previsto dalle vigenti disposizioni, per gli acquisti, le donazioni ed i lasciti di qualsiasi natura che importino l’aumento di patrimonio per l’Associazione;

7.       Propone all’autorità tutoria, prevista dalla legge, lo scioglimento del Consiglio Direttivo, provvedendo per la relativa gestione commissariale, quando accerta l’esistenza di gravi mancanze alle norme Statutarie nonché a quelle del Regolamento sociale o alle direttive emanate dal Consiglio Direttivo.;

8.       E’ autorizzato, nei casi di provata urgenza e d’accordo con l’Ufficio di Presidenza (Vice Presidente e Segretario) a prendere qualsiasi decisione, con l’obbligo però di informare il Consiglio Direttivo per sottoporre a convalida le eventuali decisioni prese, entro quindici giorni. Il Consiglio decide in merito qualora non approvi le decisioni prese dal Presidente.

 

Art. 13

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, che è un consigliere, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e quando ne sia dallo stesso delegato.

 

Art. 14

SEGRETARIO

Il Segretario deve provvedere alla tenuta:

1.       Del libro verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee dei soci;

2.       Del registro “Protocollo” per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza;

3.       Degli atti inerenti la gestione amministrativa ed economica dall’Associazione;

4.       Del libro matricola dei soci;

5.       Dello schedario;

6.       Attesta la conformità all’originale delle copie del presente Regolamento.

Deve essere scelta fra i componenti del Consiglio Direttivo.

 

Art. 15

TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi membri.

Il Tesoriere è responsabile delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui riscosse e a lui affidate e ne risponde legalmente. E’ tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta, sia del Presidente sia del Collegio dei Sindaci.

Provvede alla tenuta del libro Mastro e degli altri documenti contabili inerenti l’amministrazione sociale.

Le somme saranno versate presso un istituto di credito, indicato dal Consiglio, su di un c/c a tre firme depositate (Presidente, Vice Presidente e Tesoriere) e per i prelievi, gli assegni dovranno portare la firma del Presidente o in alternativa quella del Vice Presidente e del Tesoriere. Il Tesoriere non potrà ritirare in nessun caso somma alcuna dagli istituti di deposito, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati firmati dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Tesoriere, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, durante la seduta presenterà al Consiglio Direttivo il libro cassa e i libretti di deposito bancario.

 

Art. 16

ECONOMO

L’Economo tiene l’inventario di tutto il materiale sociale e ne sorveglia la manutenzione; controlla le spese e le fatture e provvede alle piccole spese, portandole all’approvazione del Consiglio Direttivo.

L’Economo dovrà provvedere alla compilazione della lista dei fornitori di fiducia di materiale occorrente e prima d’ogni spesa interpellare più persone o ditte e scegliere i più convenienti economicamente, tenendo presente in particolare modo, ubicazione e serietà della ditta o persona fornitrice.

La carica prevista dal presente articolo può essere ricoperta da un socio scelto dal Consiglio Direttivo o dal Tesoriere.

 

Art. 17

L’ISPETTORE ALLE AUTO

L’ispettore alle auto deve essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

L’Ispettore alle auto ed al materiale in uso al servizio trasporti, sorveglia che i mezzi siano sempre in perfetta efficienza, ne controlla eventuali riparazioni da effettuare, segnalate dagli autisti, e, se riconosciute urgenti, provvederà in merito d’accordo con il Direttore dei Servizi informando nello stesso tempo l’Ufficio di Presidenza nel modo più diretto. Lo stesso potrà avvalersi della collaborazione di un relatore tecnico, scelto tra i soci, per la migliore tenuta dei mezzi meccanici e provvederà ad accertare l’idoneità degli autisti volontari.

L’Ispettore alle auto, che deve essere un consigliere, fa parte di diritto delle commissioni tecniche.

 

Art. 18

DIRETTORE DEI SERVIZI

Il Direttore dei Servizi deve essere un Consigliere.

Egli ha la responsabilità del funzionamento di tutti i servizi di pronto soccorso e d’assistenza, sorveglia il mantenimento della disciplina e del contegno dei soci, forma le squadre per determinati servizi, assegna il punteggio in base ai rapporti di servizio, organizza e dirige i cortei sociali.

Firma con poteri discrezionali tutto quanto concerne la Direzione dei Servizi. Dovrà inoltre cercare di persuadere quei soci che, senza giustificato motivo, cessano di prestare servizio, affinché riprendano la loro attività.

Può applicare le sanzioni di cui alle lettere a) e c) del punto 9 comma 2 dell’art. 33 del presente Regolamento (censura semplice e sospensione fino a trenta giorni) salvo riferirne alla Commissione di Disciplina.

 

Art. 19

ADDETTO PUBBLICHE RELAZIONI ISTRUTTORE

L’Addetto Pubbliche Relazioni Istruttore deve essere un Consigliere.

Egli ha il compito di intrattenere rapporti con il pubblico, nonché di organizzare gli incontri con gli enti pubblici e privati per stabilire accordi, convenzioni e quant’altro ritenga opportuno.

Ha altresì il compito di organizzare i corsi di preparazione al soccorso dei volontari e tutti i corsi che il Consiglio Direttivo decide di organizzare.

È componente di diritto delle Commissioni che il Consiglio ritiene utile costituire per l’organizzazione di convegni, festeggiamenti ecc.

 

Art. 20

RIELEZIONE DELLE CARICHE ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Su richiesta di almeno cinque Consiglieri si procederà ad una rielezione delle cariche previste dagli articoli 12-19 del presente Regolamento Sociale.

 

Art. 21

VICEDIRETTORE DEI SERVIZI

Sono scelti dal Direttore dei Servizi, possibilmente tra i capisquadra e comunque dovranno essere elementi di comprovata capacità e serietà.

La loro nomina dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo. Essi dovranno curare il controllo e la registrazione dei rapporti di servizio redatti su appositi moduli forniti dalla Segreteria, segnalare tempestivamente al Direttore eventuali sinistri o infortuni, per l’immediata denuncia agli istituti assicuratori.

Dovranno inoltre curare l’efficienza del corredo in dotazione alle autoambulanze (coltrino, lenzuolo, coperte, materiale sanitario, bombole ossigeno, ecc.)

Dovranno infine curare l’istruzione dei soci sul comportamento in servizio di pronto soccorso e trasporto malati.

Sostituiscono in tutto e per tutto il Direttore nelle sue assenze e quando ne siano dallo stesso delegati.

 

Art. 22

COLLABORATORI

Ciascun consigliere sceglie uno o più collaboratori tra i soci meritevoli e capaci i quali non hanno mansioni direttive. La loro nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

Né i Vice Direttore dei Servizi né i collaboratori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo se non per espressa richiesta di almeno un consigliere previo accordo col Presidente e comunque senza diritto di voto.

 

Art. 23

SEZIONE

Il Consiglio Direttivo nomina un consigliere delegato per ogni sezione. Le sezioni dipendono amministrativamente dal Consiglio Direttivo cui è demandata la podestà della loro costituzione o eliminazione e, pertanto, non possono avere patrimonio proprio.

Le sezioni, che costituiscono parte integrante ed indivisibile dell’Istituzione, sono soggette allo Statuto e al presente Regolamento sociale. Poiché non possono avere patrimonio proprio, tutti i materiali occorrenti al loro funzionamento (automezzi, mobili, effetti, biancheria, ecc.) sono loro assegnati in temporanea dotazione e sempre revocabili, dal Consiglio Direttivo.

Le sezioni sono rette da un consigliere caposezione, coadiuvato da un vice capo sezione e da collaboratori.

Gli scopi della sezione sono quelli propri dell’ente, ma limitati territorialmente, per i normali servizi dell’Associazione, alle zone di rispettiva competenza salvo l’intervento, in caso di necessità, ovunque fosse richiesta, o si rendesse necessaria, la loro opera.

Le sezioni potranno essere costituite, ove se ne ravvisi il bisogno, con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi l’opportunità, potrà istituire anche sezioni culturali, sportive, ecc.

 

Art. 24

COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è eletto secondo le norme di cui agli articoli 24 e 25 dello Statuto sociale.

Il Collegio dei Sindaci è formato da tre persone d’ineccepibile moralità, con un’anzianità sociale di almeno tre anni.

Ai sindaci spetta il controllo generale dell’ente, il compito di controllare la regolarità dei bilanci, la statutarietà e la regolarità di tutti gli atti sociali. Nel caso si tratti d’atti del Consiglio Direttivo il controllo avverrà sotto la visione del consigliere delegato alla redazione dell’atto che potrà fornire i dovuti chiarimenti.

Assistono alle adunanze del Consiglio Direttivo ai sensi di quando previsto dall’art. 29 dello Statuto Sociale e possono, in caso di necessità, esercitare i loro compiti anche singolarmente.

Essi rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di mancanza di uno o più sindaci, questi verranno sostituiti dai primi non eletti.

Il Collegio dei Sindaci, ove ne ravvisi la necessità in ordine ai compiti di cui ai commi precedenti, può inviare rapporto scritto al comitato previsto dalla legge.

 

Art. 25

DELIBERA DEGLI ORGANI SOCIALI

Le deliberazioni degli organi sociali devono essere prese con l’intervento della meta più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o voto segreto, hanno luogo sempre a voto segreto (con modalità stabilite dall’organo che procede a votazione) quando si tratta di questioni inerenti a persone.

Ai fini della determinazione della validità delle adunanze, non è computato chi, avendo interesse personale nella materia trattata non può prendere parte alla deliberazione.

 

Art. 26

SANITARI

I medici fanno parte del gruppo sanitario sociale.

Il Direttore Sanitario, nominato dal Consiglio Direttivo previo parere dei soci sanitari, ha esclusiva responsabilità tecnica e la sorveglianza medica sui servizi d’assistenza e dirige l’ambulatorio sociale (istituito dal Consiglio Direttivo in idonei locali).

Può nominare due o più medici che saranno i suoi coadiutori sanitari previa ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Sanitario dirige anche i corsi d’istruzione per i soci e per il passaggio a vice caposquadra e a caposquadra e fa parte della commissione d’esami composta dal Direttore dei Servizi, dal Segretario amministrativo e presieduta dal Presidente.

 

Art. 27

ASSEMBLEA

L’Assemblea generale dei soci ha luogo ai sensi degli articoli 17 e 18 dello Statuto sociale.

L’ordine del giorno, la data e ora di convocazione verranno esposti nell’albo sociale 20 giorno prima della data fissata. Nell’ordine del giorno deve sempre essere inserita la voce “varie”.

Analogo avviso di convocazione sarà fatto pubblicare, a cura dell’Ufficio di Presidenza, entro lo stesso termine sui quotidiani cittadini, indicati dal Consiglio Direttivo, e trasmesso dal bollettino regionale della RAI ove possibile.

Oltre a ciò verranno inviati ai singoli soci, osservando il termine suddetto, avvisi di convocazione a mezzo lettera semplice.

Per la partecipazione alle assemblee, si applicano le norme statutarie (art. 20 dello Statuto).

 

Art. 28

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Le assemblee straordinarie dei soci sono decise da Consiglio Direttivo, oppure su richiesta del Collegio dei Sindaci o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci in regola con la cassa sociale, i quali dovranno presentare all’Ufficio di Presidenza, l’ordine del giorno da discutere.

 

Art. 29

ELEZIONE

A chiarimento dell’articolo 25 dello Statuto sociale, si precisa che l’Assemblea dei soci nomina una commissione elettorale composta da n. 5 soci con almeno un anno d’anzianità sociale.

I suddetti membri non potranno far parte della lista elettorale e diventano automaticamente scrutatori.

 

Art. 30

COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.

Alla commissione vengono indirizzate, entro 15 giorni dalla nomina, le liste dei candidati presentate dai soci.

La commissione elabora una lista a maggioranza preferenziale che verrà affissa all’albo sociale fino al termine delle votazioni.

L’elettore potrà dare non più di 7 preferenze per il Consiglio Direttivo; 5 per la Commissione di Disciplina e tre per il Collegio dei Sindaci.

I votanti avranno la facoltà di sostituire tutti quei nomi di candidati non di loro gradimento.

Inoltre la Commissione Elettorale disporrà che le elezioni alle cariche sociali si svolgano la domenica dalle ore 9.00 alle ore 22.00. Gli scrutatori all’atto di insediamento nomineranno il presidente e il vicepresidente del seggio e redigeranno verbale sull’avvenuto svolgimento e sull’esito delle elezioni, proclamando gli eletti.

Dopo l’avvenuta proclamazione degli eletti, salvo contestazioni, la commissione elettorale si scioglie.

Le contestazioni saranno decise dalla stessa commissione elettorale all’uopo convocata. Le contestazioni vanno presentate subito dopo l’avvenuto scrutinio e non oltre quindici giorni dopo la proclamazione degli eletti. Il giudizio della commissione elettorale sulle elezioni è insindacabile.

 

Art. 31

COMMISSIONE TECNICA

Il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta necessiti, nomina una commissione tecnica d’esperti in materia automobilistica, presieduta dal Presidente, per eventuali acquisti di mezzi, per eventuali trasformazioni da apportarsi agli stessi o per lavori di riparazione di una certa entità. Di questa commissione deve far parte l’Ispettore alle Auto.

A conclusione del suo mandato, la commissione tecnica redigerà regolare verbale che trasmetterà al Consiglio Direttivo.

 

Art. 32

FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DEI SERVIZI

Alla Direzione dei Servizi competono tutti i servizi di pronto soccorso e ausiliari. I componenti la Direzione dei Servizi sono agli ordini del Direttore, lo coadiuvano nel mantenimento dell’ordine e della disciplina nei locali sociali, nell’organizzazione ed amministrazione dei servizi di pronto soccorso e ausiliari, provvedendo al prelievo del carburante necessario ai mezzi, trascrivono sul un proprio registro i rapporti di servizio, aggiornano, sugli appositi moduli forniti dalla Segreteria, i dati statistici del movimento dei mezzi, i km percorsi dagli stessi, la qualità dei servizi, la quantità del carburante consumato, controllano l’importo delle oblazioni ricevute nello svolgimento dei servizi e provvedono agli eventuali recuperi ad incassare la stesse. Alla fine del mese dovranno passare alla Segreteria i rapporti di servizio ed uno specchio riassuntivo di tutto lo svolgimento dei servizi. Qualora non eseguano i loro compiti si provvederà secondo quando stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo o del Direttore dei Servizi nei casi d’urgenza (salvo riferirne al Consiglio Direttivo).

Qualora la Direzione dei Servizi restasse vacante del Direttore, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione.

 

Art. 33

SOCI VOLONTARI

I soci volontari addetti ai servizi, dipendono dal Direttore dei Servizi che risponde dell’esatta osservanza delle attività svolte singolarmente:

1.       Le prestazioni di attività svolte in favore dell’Associazione di qualunque genere, s’intendono come assolvimento di doveri sociali, liberamente e volontariamente assunti;

2.       Tali servizi non danno mai luogo al diritto di chiedere o di ottenere remunerazione alcuna;

3.       I soci non debbono mai chiedere né accettare ricompense dai privati per le loro prestazioni. Le eventuali oblazioni che, sotto qualunque forma, ricevessero nell’adempimento del loro servizio, dovranno essere versate immediatamente alla Direzione dei Servizi;

4.       Dovendosi effettuare servizi fuori città, il caposquadra otterrà dal Direttore dei Servizi l’autorizzazione a provvedere alle spese di vitto dei soci componenti la squadra, presenterà poi dettagliata nota delle spese sostenute;

5.       Al rientro in sede dal servizio, il caposquadra e l’autista relazioneranno su apposito modulo (fornito dalla Segreteria) l’andamento del servizio;

6.       I soci volontari, entrando in sede, hanno l’obbligo di iscriversi sull’apposita lavagna curata dalla Direzione dei Servizi. La mancata iscrizione corrisponde ad inadempimento dei doveri sociali. Se la squadra di pronto intervento è già indicata sulla stessa, s’iscriveranno nella squadra successiva. I soci volontari segnati nella prima squadra in partenza devono sempre essere pronti alle chiamate. Sono esenti da quanto sopra coloro che ritengono trattenersi in sede per breve tempo. Infine, per non incorrere in “omissioni di soccorso”, il socio, a qualunque categoria appartenga, in caso di assenza di squadra di soccorso ha l’obbligo di prestare l’opera di soccorso e, se impossibilitato, dovrà interessarsi affinché intervenga un altro ente di soccorso. L’INOSSERVANZA DI QUANTO SOPRA PREVEDE GRAVI SANZIONI DISCIPLINARI. Sono esentati i soci con mansioni amministrative, ma intervengono sempre, qualora la loro opera fosse necessaria;

7.       Alle telefonate risponde in caposquadra, o chi per lui, il quale provvede in merito;

8.       Nei servizi il caposquadra prenderà posto a fianco dell’autista o comunque in quel posto dove egli ritenga necessaria la sua presenza;

9.       E’ dovere del caposquadra, quando si accorge che un socio durante il servizio non sia in condizioni normali, di allontanarlo, segnalando il fatto alla Direzione dei Servizi;

10.   Non potrà essere eseguito il trasporto del malato dal suo domicilio all’ospedale, salvo i febbricitanti, quando la richiesta non sia corredata dai documenti necessari, compreso il certificato medico, indicante la qualità della malattia. Ciò salvo, s’intende, per i servizi di pronto soccorso;

11.   Entrando in ospedali e case di cura, i soci terranno il massimo riservo, limitandosi a fornire al medico e al personale ospedaliero i chiarimenti di cui saranno richiesti;

12.   I soci in servizio devono attenersi alle disposizioni del caposquadra; devono evitare discussioni, tenere il più scrupoloso silenzio e educato contegno ed una condotta consona al delicato servizio che compiono;

13.   Il rapporto di servizio è redatto e sottoscritto dal caposquadra, il quale ha il dovere di compilarlo in tutte le sue parti con tutte quelle notizie che possono interessare la Direzione dei Servizi. Qualora non possa o non voglia redigere il rapporto questo sarà redatto dal vice caposquadra o da altro socio che a partecipato al servizio e dovrà essere menzionato il motivo per cui il capo squadra non ha redatto il rapporto. Il caposquadra, o chi per lui, è tenuto a consegnare appena rientrato tale rapporto, ed eventuali oblazioni, alla Direzione dei Servizi;    

14.   Ai soci è proibito sostituirsi in qualunque servizio privato od in via di essere richiesto alla “P.A. Volontari Riuniti Racalmuto” od a parteciparvi senza accordi con la Direzione dei Servizi;

15.   I soci effettivi potranno conseguire i gradi di vice caposquadra ed in seguito quelli di caposquadra, frequentando gli appositi corsi d’istruzione che la Direzione dei Servizi avrà cura di organizzare periodicamente;

16.   Il Direttore dei Servizi potrà istituire, per i soci ritenuti elementi idonei, corsi accelerati per il conseguimento del grado di vice caposquadra e del grado di capo squadra. Ciò previo accordo con gli altri componenti la commissione d’esami (Direttore Sanitario, Segretario e Presidente).

17.   L’esame per conseguire i due gradi verterà sui soccorsi d’urgenza da prestarsi ai feriti ed agli ammalati, sul maneggio del materiale di servizio o sulla conoscenza dello Statuto e del Regolamento sociale;

18.   I graduati, provenienti da altre associazioni di volontariato, previa richiesta al Consiglio Direttivo e tramite la Direzione dei Servizi, saranno reintegrati nel loro grado dopo sei mesi di anzianità. Per i soci sanitari e gli infermieri diplomati o equiparati è sufficiente l’autorizzazione ad esercitare la professione; anche loro avranno diritto al grado di caposquadra.

19.   Il servizio notturno inizia alle ore 23.00 e termina alle ore 7.00 (salvo diverse disposizioni del Consiglio Direttivo).Può essere costituito da squadre fisse o a turno, a seconda della disponibilità dei soci. Il caposquadra di notturna deve osservare le disposizioni della Direzione dei Servizi; i soci quelle impartite dal caposquadra;

20.   Nessun socio può trattenersi nei locali sociali dopo l’entrata in servizio della squadra notturna, ad eccezioni di quelli che hanno mansioni amministrative.

21.   Subito dopo l’ammissione, i soci dovranno svolgere un servizio di centralinisti e frequentare i corsi d’addestramento organizzati dall’Addetto alle Pubbliche Relazioni Istruttore di concerto con la Direzione dei Servizi. I corsi avranno la durata di almeno sei mesi. I soci saranno ammessi a svolgere servizio sui mezzi di soccorso e sugli altri mezzi dell’Associazione solo dopo aver frequentato i corsi e superato gli esami. Il Direttore dei Servizi e l’Addetto Pubbliche Relazioni Istruttore potranno ammettere al servizio sui mezzi quei soci già in possesso di titoli o attestati che comprovino la loro idoneità a prestare servizio. Il Consiglio Direttivo verificherà i titoli e i requisiti di cui sopra presentati dai soci.

 

Art. 34

AUTISTI VOLONTARI

Tutti i soci in possesso di patente di guida atta alla conduzione degli automezzi, possono presentare domanda alla Direzione dei Servizi per essere ammessi a far parte degli autisti volontari purché abbiano compiuto il ventunesimo anno di età ed abbiano almeno un anno di esperienza di guida. I candidati saranno sottoposti ad esame di guida da parte dell’Ispettore Auto, possibilmente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, e, se approvati, dovranno mettersi a disposizione della Direzione dei Servizi, per eventuali prestazioni.

Il fatto di essere autisti volontari non li dispensa dal prestare servizi ordinari con il grado rivestito.

In tutte le prestazioni richieste ai soci ed agli autisti volontari dalla Direzione dei Servizi o dal Consiglio Direttivo che comportassero spese in proprio, il Tesoriere provvederà ai rispettivi rimborsi previa esibizione di regolare fattura o apposito mandato di pagamento rilasciato dagli uffici interessati.

Tutti gli autisti in servizio sono agli ordini del caposquadra.

Tutti gli autisti che rivestono il grado di caposquadra o di vice capo squadra, assumeranno il comando della squadra, qualora la stessa ne fosse sprovvista.

In caso d’incidenti o sinistri, l’autista volontario dovrà redigere relazione particolareggiata sull’incidente, al rientro dal servizio.

La Direzione dei Servizi, nell’attesa di accertare le colpe del sinistro, potrà disporre la sospensione dalla guida dell’autista; accertate le responsabilità il Direttore prenderà le decisioni opportune.

In tutti i casi di violazione al codice della strada che non fossero giustificate da particolari esigenze di servizio, l’autista ne è responsabile e sarà deferito alla Commissione di Disciplina che provvederà in merito.

 

Art. 35

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

La Commissione di Disciplina è formata da tre membri effettivi e due supplenti, senza distinzioni di grado e categoria.

In caso di dimissioni o prolungata indisponibilità (dichiarata dal Presidente della Commissione di Disciplina) di un componente, verrà chiamato a sostituirlo il membro supplente che aveva ottenuto più voti il quale verrà a sua volta sostituito in qualità di supplente dal primo dei non eletti, fino al massimo di due.

La Commissione di Disciplina elegge un Presidente il quale nomina un Segretario, senza distinzione di grado sociale.

In caso d’assenza di uno o più membri effettivi, i supplenti hanno diritto di voto deliberativo.

In casi d’assenza del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal membro più anziano d’iscrizione.

Qualsiasi componente della Commissione di Disciplina può deferire innanzi alla Commissione stessa quei soci che, in loro presenza, si siano resi responsabili di atti o azione per cui se ne può chiedere il deferimento (salvo quando previsto dall’art. 8 del presente Regolamento). All’atto di deferimento se ne informa la Direzione dei Servizi e l’Ufficio di Presidenza col mezzo più diretto.

Come da art. 34 dello Statuto Sociale, tutti i rapporti debbono pervenire alla Commissione di Disciplina che li esamina con l’osservanza delle norme seguenti:

1.       I membri della Commissione di Disciplina, nell’assumere le loro funzioni, debbono obbligarsi sul loro onore a mantenere il segreto d’ufficio e firmare in proposito dichiarazione scritta. Essi dovranno esaminare con il massimo scrupolo, le eventuali mancanze compiute dai soci, ricordando sempre che costituisce obbligo d’onore giudicare gli inquisiti spogliandosi di ogni prevenzione ed amministrando la giustizia con profonda coscienza. Prima di adottare un provvedimento disciplinare a carico di inquisiti, dovranno interrogare colui che è ritenuto colpevole e dovranno esperire le indagini che ogni singolo caso richiedesse;

2.       Dimostrato però che gli stessi abbiano approfittato della loro carica, comminando sanzioni inadeguate, non attenendosi a quando previsto dal precedente capoverso, saranno denunciati (al Consiglio Direttivo) per le sanzioni del caso;

3.       L’inquisito avrà la facoltà di essere assistito da un socio di sua fiducia al quale però, non sia legato da rapporti di parentela;

4.       Di ogni deliberazione dovrà essere redatto verbale vistato da tutti i componenti presenti alla deliberazione;

5.       La Commissione di Disciplina precederà anche contro i soci testimoni che si rendessero colpevoli di menzogna o si rivelassero reticenti;

6.       La Commissione di Disciplina è convocata dall’Ufficio di Presidenza a mezzo del Segretario amministrativo, ogni qualvolta vi siano rapporti da esaminare. Può riunirsi anche su convocazione del suo Presidente o su richiesta di uno qualsiasi dei suoi componenti purché d’accordo col Presidente della Commissione. L’avviso di convocazione stessa avverrà col mezzo più diretto;

7.       La Commissione di Disciplina trasmetterà al Segretario amministrativo il carteggio con il verbale di deliberazione firmato da chi a presieduto l’adunanza. Il Segretario amministrativo provvederà a dare comunicazione dell’estratto del verbale, a mezzo albo sociale e all’interessato, delle sanzioni a lui applicate, dopo la ratifica del Consiglio Direttivo;

8.       I rapporti personali devono essere redatti su apposito modulo numerato e vidimato e non hanno validità se non saranno presentati alla Direzione dei Servizi entro e non oltre le 48 ore seguenti il fatto, o la conoscenza, che hanno dato motivo al rapporto stesso. Tali moduli saranno a disposizione presso la Direzione dei Servizi. Tutti i rapporti dovranno essere redatti in duplice copia, di cui una per conoscenza all’Ufficio di Presidenza;

9.       Le sanzioni disciplinari che potranno essere inflitte ai colpevoli sono le seguenti:

a.       Censura semplice

b.       Censura grave

c.       Sospensione con un massimo di trenta giorni

d.       Sospensione fino ad un anno

e.       Retrocessione del grado

f.        Annullamento di parte del punteggio valido per i riconoscimenti;

g.       Radiazione

h.       Espulsione;

10.   Le sanzioni di cui ai punti a. e c. potranno essere applicate anche dal Direttore dei Servizi salvo riferirne alla Commissione di Disciplina. Le altre sono di pertinenza della Commissione di Disciplina;

11.   La censura semplice e grave, consiste nel richiamare il socio all’osservanza dei propri doveri;

12.   La sospensione consiste nel divieto a prendere parte ai servizi di guardia e di assistenza e dal frequentare la sede. Durante il periodo di sospensione dovranno essere pagate regolarmente le quote sociali;

13.   La retrocessione sarà applicata ai graduati che incorressero per due volte nella sospensione o in altre gravi punizioni. Il retrocesso potrà in seguito, su proposta del Direttore dei Servizi al Consiglio Direttivo, essere reintegrato nel proprio grado. Nel presentare le eventuali proposte di reintegro, il Direttore dei Servizi dovrà fornire prove concrete che il richiedente è meritevole di benevola attenzione. La decisione spetterà sempre al Consiglio Direttivo;

14.   La radiazione viene applicata qualora il socio si rendesse reticente di gravi omissioni o inadempienze;

15.   L’espulsione viene comminata ai sospesi che si rechino a prestare servizio presso altre P.A. o C.R.I.. Saranno sottoposti ad espulsione anche i soci colpiti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria per reati non colposi. Saranno altresì espulsi coloro che fanno uso frequente di sostanze stupefacenti o di alcool e che rifiutano di sottoporsi a cure di disintossicazione

16.   Coloro che fossero colpiti da gravi provvedimenti disciplinari, dalla sospensione di sei mesi all’espulsione, potranno appellarsi al Consiglio Direttivo entro 30 giorni ed essere dallo stesso giudicato, presente almeno un componente la Commissione di Disciplina, sempre con l’assistenza di un socio di sua fiducia;

17.   I soci che per qualsiasi ragione fossero espulsi, perderanno ogni diritto di riconoscimento per opere e servizi antecedentemente prestati;

18.   Non potranno essere riammessi nell’Associazione i colpiti da provvedimenti di espulsione, a seguito di sentenze giudiziarie per reati non colposi passati in giudicato;

19.   Il sottoposto a provvedimenti disciplinari non può dimettersi.

 

Art. 36

DIMISSIONI E CAMBIO DI CATEGORIA SOCIALE

Il socio che intende dimettersi dall’Associazione deve presentare le sue dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo su modulo predisposto dalla Segreteria. E’ facoltà del Consiglio Direttivo riconoscere al dimissionario il diritto a premi precedentemente meritati.

Coloro che vorranno cambiare categoria sociale dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo su modulo predisposto dalla Segreteria.

Il passaggio da socio allievo a socio effettivo è automatico al compimento del 18° anno di età salvo il caso in cui il socio non desideri passare a socio contribuente. La Segreteria curerà di segnare nelle liste sociali e nel libro registro dei socio il passaggio automatico da socio allievo a socio effettivo o contribuente, dandone immediata comunicazione alla Direzione dei Servizi e facendolo presente al Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva a tale passaggio.

 

 

Art. 37

PUNIZIONI GRAVI

Le sanzioni di cui al punto 9 lettere f. e g. dell’articolo 33 comma 5 è la più grave e viene applicata oltre ai casi stabiliti nell’art. 32 comma 5 punti 14 e 15 per i seguenti motivi:

1.       Offesa alla bandiera sociale, distruzione di fronte a terzi della tessera e dei distintivi sociali;

2.       Appropriazione indebita o sottrazione di oblazioni destinate all’Associazione;

3.       Rifiuto di prestare servizio senza giustificato motivo;

4.       Danneggiamento volontario di mezzi di soccorso e di immobili e arredi sociali;